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Niente pagamento alla disdetta di una prenotazione in albergo

agosto 11, 2015 • Articoli, Economia, z in evidenza

 

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Il proprietario dell’hotel deve tenere la camera a disposizione del cliente, ma quest’ultimo, in caso di disdetta all’ultimo minuto non ha alcun obbligo verso l’albergatore.

Chi prenota una camera di hotel e poi è costretto a disdirla (qualunque sia la ragione) non è tenuto a pagare alcunché alla struttura alberghiera. La legge, infatti, non prevede alcun obbligo in capo al cliente per il recesso dalla prenotazione, salvo, ovviamente, che il contratto stipulato tra le parti preveda diversamente.

La disdetta della camera di hotel è un’ipotesi che ricorre di frequente, spesso per chi fa numerosi viaggi. Ecco, dunque, tutto ciò che c’è da sapere in merito.

Sebbene la prenotazione di una camera di hotel avvenga quasi sempre oralmente – molto spesso per telefono, ma anche mediante internet – essa realizza un vero e proprio rapporto giuridico tra albergatore e cliente. In virtù di questo rapporto, però, a rimanere obbligato è solo l’albergatore, tenuto a mantenere la disponibilità della camera in favore del cliente. Quest’ultimo, invece, in caso di disdetta anche all’ultimo minuto, non ha obblighi verso l’hotel e, quindi, non è tenuto ad alcun pagamento [1].

Il contratto d’albergo, infatti, si perfeziona solo nel momento dell’arrivo del cliente presso la struttura. Tutte le attività precedenti sono semplicemente preparatorie.

Tale aspetto assume notevole importanza nelle ipotesi (sempre più frequenti) in cui l’hotel, all’atto della prenotazione, chieda gli estremi della carta di credito del cliente. Nel caso, dunque, in cui quest’ultimo non sfrutti la prenotazione, sarà illegittimo qualsiasi prelievo dalla carta non autorizzato, salvo nell’ipotesi in cui si era convenuta espressamente una caparra.

Attenzione: il fatto che il cliente non sia tenuto a corrispondere alcunché all’albergatore per il caso di disdetta non implica che egli non debba comunque avvisare del mancato arrivo. Infatti, anche se non vigono specifici obblighi di legge, informare l’hotel della disdetta della prenotazione è comunque un comportamento imposto dalle regole di correttezza (oltre che di educazione).

Spesso, per evitare di perdere sia il cliente, sia la disponibilità della camera, spesso l’albergatore si tutela con la clausola “Time Limit”: si tratta di una condizione con cui si avvisa il cliente che la camera verrà tenuta a sua disposizione fino a un determinato orario, dopodiché la prenotazione decade senza necessità di una preventiva diffida ad adempiere da parte dell’albergatore.

La caparra
Il contratto di albergo non riceve dalla legge una disciplina particolarmente dettagliata. Le parti, pertanto, possono “personalizzare” il contratto prevedendo clausole e condizioni diverse, non previste dalla legge.
Nulla perciò impedisce all’albergatore di pretendere, al momento del ricevimento della prenotazione, il versamento di una caparra, soprattutto nel caso in cui la richiesta di permanenza nell’albergo, da parte del cliente, riguardi un soggiorno prolungato (per es. una prenotazione di più giorni nel mese di alta stagione).

Solo nel caso in cui si sia concordata la caparra, l’ingiustificata disdetta della prenotazione garantisce all’albergatore di trattenere la caparra.

L’importo della caparra è stabilito dalle parti.

La caparra va concordata espressamente tra le parti. Pertanto, l’albergatore non può chiedere al cliente il numero della sua carta di credito a funzione di semplice garanzia per poi, in caso di recesso dalla prenotazione, prelevare una somma non previamente concordata.

Il pagamento anticipato
Non poche volte la genericità con cui sono regolati i contratti tra albergatore e cliente conducono questi ultimi in delle vere e proprie trappole. È il caso in cui l’albergatore chieda al cliente, all’atto della prenotazione, un pagamento anticipato (in una quota parte del prezzo complessivo o per l’intero).

Attenzione: il pagamento anticipato non può essere considerato una caparra (per essere tale, infatti, come già detto, bisognerebbe menzionarla in modo esplicito).
Dunque, l’eventuale anticipo, non avendo una funzione di garanzia nei confronti dell’albergatore, dovrà essere da quest’ultimo restituito al cliente in caso di disdetta, posto che il contratto non si è concluso.

Altre fonti: laleggepertutti.it

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